Avete mandato una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione e questa vi è stata rifiutata? Scopriamo come fare. Prima di tutto facciamo un chiarimento: la Pubblica Amministrazione può rifiutare le fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse. Contestualmente al rifiuto la pubblica amministrazione ha obbligo di motivazione. I potenziali motivi del rifiuto sono elencati all’art. 1 del DM 24 agosto 2020, n. 132. Al contrario una fattura elettronica non può essere mai rifiutata da un soggetto terzo.

In quali casi la pubblica amministrazione può rifiutare una Fattura Elettronica

Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:

  • a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e’ stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  • c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
  • d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche’ secondo le modalita’ indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
  • e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Cosa fare se la pubblica amministrazione mi rifiuta una fattura? Vediamolo insieme!

Nel caso in cui una fattura sia stata rifiutata dalla pubblica amministrazione, la fattura su 1C si presenterà nello stato “Scartata dal ricevente”.

Contestualmente allo stato, verrà mostrato il messaggio di rifiuto contenente le motivazioni del rifiuto indicate dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la fattura elettronica venga rifiutata dalla PA è consigliabile seguire i seguenti passaggi:

  • constatare il motivo del rifiuto, verificando se la fattura contiene dati errati o mancanti;
  • emettere una nota di credito a storno della originaria fattura;
  • correggere gli errori: nel caso di dati errati o mancanti nella fattura elettronica, bisogna apportare le correzioni necessarie e procedere con l’invio della fattura corretta.

Una fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio (SDI) si considera validamente emessa, anche se viene successivamente rifiutata dall’Ente destinatario per motivi specificatamente previsti dalla normativa.

Occorre tenere conto che, in presenza di un rifiuto da parte della PA, comunicato ufficialmente tramite SdI (EC01) la Ragioneria dello Stato annulla il documento rifiutato, permettendo l’emissione della stessa fattura preventivamente corretta.