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Split Payment (Scissione dei Pagamenti): cosa è, funzionamento, riferimenti normativi

Lo Split Payment (scissione dei pagamenti)  è un regime particolare per la gestione dell'Iva. Lo split payment stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente (il Cliente) anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore (il Fornitore). Sostanzialmente quindi modifica il soggetto che è tenuto al versamento dell'IVA. Scopriamo i riferimenti normativi ed il suo funzionamento. Lo Split Payment è gestito dal modulo di contabilità dei software gestionali 1C, per sapere come funziona puoi andare a vedere la guida sulla gestione Split Payment nel gestionale.

Split Payment (Scissione dei Pagamenti)

Cos’è lo split payment

Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è un regime particolare che stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ne consegue che per le operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non corrisponde l’IVA al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che la stessa è pagata direttamente all’erario.

In pratica attraverso lo split payment determinati cessionari/committenti non devono più corrispondere l’IVA ai propri cedenti/prestatori ma liquidarla direttamente all’erario.

Quadro normativo

Il DPR n. 633/1972 ha stabilito l'introduzione dello Split Payment (Scissione dei pagamenti) nella normativa Italiana e ha definito le lingue guida principali.

Con la decisione (UE) del 24 luglio 2020 n. 2020/110516, infine, l’Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026 (a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 pubblicata il 27 luglio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).

Recentemente il decreto Dignità (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96) ha stabilito che lo split payment non torna applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973.

Soggetti che rientrano nello split payment

Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Pubbliche Amministrazioni per le quali torna l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
  • degli altri soggetti individuati all’interno dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 si deve prendere a riferimento l’elenco dei soggetti in ambito split payment pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 19 dicembre 2017.

Fatturazione in regime di Split Payment

Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a split payment, i cedenti/prestatori sono tenuti ad emettere la fattura secondo il regime dello Split Payment. Questo comporta l’inserimento della annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Con l'introduzione della Fattura Elettronica questa dicitura deve essere riportata nel file XML. Nel caso dei software gestionali 1C questo avviene in maniera automatica per tutte le operazioni soggette a split payment.

Come viene liquidata l’IVA nei soggetti in ambito split payment

Il Cessionario/Committente non ha nessun obbligo di versamento dell'IVA non essendo dovuta.

Il Cedente/Prestatore liquiderà l'IVA nel seguente modo:

  • Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzione versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”.
  • Le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società possono procedere, con riferimento all’IVA afferente agli acquisti in ambito split payment, in via alternativa:
    • al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo;
    • ad annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese prece-dente; imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità; registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Sanzioni per il Cedente/Prestatore

L’omesso ovvero ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) dell’IVA da parte delle PA e Società, in ambito split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Fermo restando comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Approfondimenti sullo Split Payment

Per saperne di più sullo Split Payment e scoprire come viene gestito nel software gestionale, ti rimandiamo alle seguenti pagine del nostro sito.